Comitato Parmalat Bond Clienti Sanpaolo IMI
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Comunicazione agli Aderenti


Facendo seguito a quanto comunicato con la lettera del 4 giugno, segnaliamo che dal luglio scorso sono state apportate rilevanti modifiche alla legge che disciplina l’insolvenza Parmalat (la “Legge”) e sono stati posti in essere importanti adempimenti da parte della procedura speciale (la “Procedura”). Svolti i primi approfondimenti anche presso il Tribunale di Parma e gli Uffici ministeriali competenti, riteniamo utile aggiornarvi circa il nuovo contesto e le conseguenti attivazioni del Comitato in esecuzione dei mandati conferiti dagli Aderenti.


1. Quadro di riferimento

Come segnalato con Comunicato stampa della Procedura in data 26 luglio 2004, con decreto del 23 luglio 2004 (il “Decreto”), il Ministro delle Attività Produttive, d’intesa con il Ministro delle Politiche Agrarie e Forestali, ha autorizzato l’esecuzione del programma di ristrutturazione predisposto dal Commissario straordinario in data 21 giugno 2004, come integrato in data 14 e 20 luglio 2004 (il “Programma”), relativo alle seguenti società: Parmalat s.p.a., Parmalat Finanziaria s.p.a., Eurolat s.p.a., Lactis s.p.a., Geslat s.p.a., Parmengeneering s.r.l., Contal s.r.l., Dairies Holding International B.V., Parmalat Capital Netherlands B.V., Parmalat Finance Corporation B.V., Parmalat Netherlands B.V., Olex S.A., Parmalat Soparfi S.A., Newco s.r.l., Panna Elena C.P.C. s.r.l. e Centrale Latte Centallo s.r.l. (le “Società”).

Il Programma prevede l’attuazione di un piano industriale (il “Piano”) atto a consentire la prosecuzione dell’esercizio del c.d. core business (settori lattiero e derivati, bevande a base di frutta) da parte di una nuova società, il cui capitale sarà interamente sottoscritto dai creditori chirografari.

La soddisfazione dei creditori è attuata, in particolare, attraverso un concordato (il “Concordato”), secondo le condizioni specificate nello stesso Programma (sub Capitolo VI) e il meccanismo dettagliato nella proposta depositata in Tribunale il 29 luglio 2004 (la “Proposta”).

Il Programma e la Proposta sono stati pubblicati con le modalità stabilite dal provvedimento 3 agosto 2004 del Giudice delegato dott. Giuseppe Coscioni, che ha fissato al 18 settembre 2004 il termine entro il quale gli interessati possono proporre osservazioni all’elenco dei creditori e presentare nuove istanze di ammissione.

I testi pubblicati sono disponibili sul sito internet della Procedura (http://cp22.etdotcom.it/it/) e del Tribunale di Parma (http://web.ltt.it/tribunale/home.htm).

D.l. 23 dicembre 2003 n.347, convertito in legge 18 febbraio 2004 n.39 e successivamente modificato dal d.l. 3 maggio 2004 n.119 e dalla legge di conversione 5 luglio 2004 n.166.

Per comodità di consultazione, rendiamo direttamente accessibili anche sul presente sito internet, mediante link, i documenti evidenziati nel testo con sottolineatura, e Vi forniamo alcune prime osservazioni al riguardo, necessariamente sintetiche.


2. Condizioni della Proposta

La Proposta “prevede la costituzione di un’unica classe per tutti i Creditori Chirografari di tutte le società”, salvo il loro trattamento differenziato “a seconda delle condizioni patrimoniali di ciascuna Società cui si riferiva originariamente il credito...nel rispetto dei principi della separazione delle masse attive e passive e della par condicio creditorum” (Programma, sub 6.4.3), e quindi in applicazione delle ordinarie regole concorsuali.

Non è pertanto prevista, come pure consentito dalla Legge, una suddivisione dei creditori in classi diversa dall’ordinaria disciplina fallimentare.

Tra i creditori chirografari sono compresi anche i portatori di bond e quindi tutti gli Aderenti.

La Proposta prevede il pagamento integrale in denaro dei soli debiti in prededuzione e con privilegio. Per i creditori chirografari, e quindi anche dei portatori di bond, è prevista, invece, l'assegnazione delle azioni della nuova società destinata ad attuare il Piano (Programma sub 6.4), in ragione del rapporto tra massa attiva e passiva di ciascuna Società debitrice (c.d. recovery ratio).

Qualora il credito sia iscritto in più masse concorsuali (ad esempio, quelle della Società emittente e della Società garante dei bond), l’assegnazione delle azioni sarà effettuata sulla base di una recovery ratio complessiva pari alla somma delle recovery ratio corrispondenti alle singole Società.

La nuova società (“Assuntore”), costituita dal Commissario tramite una fondazione (la “Fondazione”), è destinata a ricevere gli attivi delle Società e a soddisfare i creditori privilegiati e in prededuzione con i pagamenti in danaro e i creditori chirografari mediante l’assegnazione delle azioni emesse con appositi aumenti di capitale, destinati, il primo, ai creditori chirografari ammessi e, il secondo, a quelli contestati e condizionali quando definitivamente accertati. La Fondazione delibera e sottoscrive gli aumenti, in veste di mandataria dei creditori chirografari. Il mandato alla Fondazione, irrevocabile e discendente in via automatica quale “patto espresso di concordato”, autorizza la Fondazione a disporre dei crediti come ridotti dalla falcidia concordataria, a estinguerli per compensazione con il debito da sottoscrizione dell’aumento di capitale e a provvedere alla distribuzione delle azioni agli aventi diritto che ne facciano richiesta e dimostrino la propria legittimazione (Programma sub 6.4.6).

La correttezza metodologica e la ragionevolezza del Piano sono attestati da una comfort letter in data 20 maggio 2004 di A.T. Kearney, nominato advisor industriale per la sua validazione.

La “equità e ragionevolezza, dal punto di vista finanziario” dei recovery ratio è confortata da una opinion letter di Close Brothers Corporate Finance Ltd., nominato advisor finanziario nell’interesse dei creditori, resa in data 21 luglio 2004 e da aggiornarsi “a seguito del procedimento di cui all’art.4 bis comma 5 della Legge”: e, pertanto, una volta esaurito il termine fissato dal Giudice per la presentazione di osservazioni all’elenco dei creditori e per il deposito di nuove istanze di ammissione (Programma, sub 6.4.4).

E’ inoltre prevista l’attribuzione gratuita ai creditori chirografari di un warrant per ogni azione attribuita, fino a concorrenza delle prime 650 azioni spettanti, ciascuno valido per la sottoscrizione a pagamento di una azione al valore nominale a partire dal 2005 e fino al 2015 (Programma, sub 6.4.3).

Come specificato nel Decreto autorizzativo, l’attribuzione dei warrant (la cui soglia è stata elevata dalle 500 azioni originariamente previste alle attuali 650 su espressa indicazione ministeriale), è volta a soddisfare l’esigenza di tutela preferenziale degli obbligazionisti “piccoli risparmiatori persone fisiche”, espressamente recepita dalla Legge (art. 4 co.2).

La soluzione, sempre secondo il Decreto, è ritenuta idonea a riconoscere “un vantaggio proporzionale ai piccoli creditori” ed è reputata adeguata a soddisfare il disposto della Legge “tenuto conto dei vincoli di compatibilità sia normativa che finanziaria”.

La Proposta prevede, infine, il trasferimento in capo all’Assuntore delle azioni revocatorie, di responsabilità e risarcitorie intraprese dal Commissario sino all’approvazione del Concordato, nonchè la titolarità in capo allo stesso Assuntore delle azioni risarcitorie già spettanti alle Società.

Per i fini di quanto previsto dall’art. 3 del Mandato, il Comitato ha richiesto al prof. Marco Onado, ordinario di Economia degli intermediari finanziari presso l’Università commerciale Luigi Bocconi di Milano, un parere sul Concordato che tenga conto dell’esclusivo interesse degli Aderenti e che sarà reso disponibile sul sito in tempo utile per le valutazioni relative all’espressione del voto.


3. Accertamento dei crediti

La presentazione della Proposta comporta l’interruzione delle operazioni di verifica dello stato del passivo. Esse vengono sostituite dalla formazione da parte del Giudice delegato, con la collaborazione del Commissario, degli elenchi dei creditori, sulla scorta dell'elenco predisposto dallo stess Commissario. Scaduto il termine per le osservazioni e le istanze di ammissione, gli elenchi definitivi saranno dichiarati esecutivi e depositati, fatte salve le opposizioni all’esclusione o all’ammissione con riserva e all’ammissione degli altri creditori, ai sensi degli artt. 98 e 100 legge fallimentare (art. 4-bis della Legge).

Con le più recenti previsioni normative è stato stabilito, anche per ragioni di semplificazione nella formazione degli elenchi, che i crediti portati da strumenti finanziari al portatore (bond) vi siano ammessi in coacervo, con la sola indicazione dell’intero importo complessivo di ogni singola emissione.

In effetti, dagli elenchi provvisori già depositati e accessibili in via informatica, i crediti portati da bond risultano iscritti per ciascuna emissione con la sola indicazione del relativo valore complessivo, nella colonna “chirografo” di ciascuna società emittente.

Quanto alle Società garanti, gli stessi crediti risultano iscritti con il medesimo criterio, ma in una separata colonna “in via subordinata”, formalmente discutibile. Non constano, inoltre, iscrizioni nell’elenco di Parmalat Finanziaria s.p.a. per la responsabilità solidale dell’unico azionista; e neppure al passivo di Parmalat s.p.a. per l’impegno di patronage sulle emissioni Parmalat Brasile.

I nuovi criteri di iscrizione dei crediti da bond, secondo i primi riscontri presso il Tribunale, lasciano impregiudicate le istanze nominative già predisposte e, ovviamente, la presentazione di nuove istanze e delle osservazioni entro il termine fissato.

L’individuazione nominativa dei titolari dei bond resta comunque necessaria ai fini della legittimazione al voto e della successiva attribuzione delle azioni e dei warrant.

Peraltro, secondo il Comunicato stampa della Procedura in data 11 agosto 2004: “Gli Intermediari Finanziari, le Banche e i Sistemi di Clearing che hanno sino ad ora mantenuto in essere le procedure di blocco [ previste per evitare le duplicazioni delle domande di insinuazione al passivo ] devono da questo momento ritenerle cessate. Tutte le obbligazioni sono pertanto liberamente trasferibili da parte dei loro possessori”. Ciò in quanto i nuovi criteri di iscrizione complessiva dei crediti da bond assicura “la titolarità al credito... di tutti gli obbligazionisti indipendentemente dall’aver presentato la domanda” di insinuazione.

Le procedure di blocco attuate presso le banche del Gruppo Sanpaolo IMI sulla base del Mandato restano pertanto efficaci ai soli fini della permanenza dell’adesione al Comitato, mentre non condizionano più l’iscrizione al passivo del relativo credito secondo le nuove modalità. Pertanto, in caso di trasferimento dei bond e di conseguente perdita della qualità di Aderente non sarà necessaria una nuova insinuazione del nuovo possessore.


Entro il 18 settembre p.v., provvederemo, comunque, a completare il deposito delle istanze di ammissione nominativa e a presentare le istanze di iscrizione anche al passivo di Parmalat Finanziaria s.p.a. e di Parmalat s.p.a., per le ragioni dette.

Provvederemo, inoltre, al deposito delle osservazioni che si ritengano opportune nell’interesse degli Aderenti. Secondo le indicazioni ottenute presso il Tribunale, le osservazioni saranno riscontrate entro dieci giorni dalla Procedura, con possibilità di eventuali repliche nei cinque giorni successivi al loro ricevimento. Sarà nostra cura aggiornarvi sui relativi sviluppi.


4. Regolamento del voto

L’approvazione del Concordato richiede il voto favorevole dei creditori rappresentanti la maggioranza dei crediti ammessi al voto.

Sono ammessi al voto i creditori chirografari iscritti negli elenchi, anche con riserva. I termini e le modalità di espressione del voto saranno fissati dal Giudice delegato, anche per quanto riguarda i criteri di legittimazione al voto dei portatori di bond, i cui crediti sono iscritti in coacervo.

I creditori che non esercitano il diritto di voto, ovvero che non si legittimano al voto nel termine e secondo le modalità fissate, si considerano favorevoli all’approvazione.

Pertanto, la legittimazione nominativa al voto è indispensabile solo nel caso in cui si intenda esprimere un voto negativo. Provvederemo a dare immediata comunicazione delle modalità fissate per la legittimazione nominativa al voto e per la sua raccolta.


5. Attribuzione delle azioni e dei warrant

In caso di approvazione del Concordato, la Fondazione provvederà alla distribuzione delle azioni destinate ai creditori chirografari, verso verifica della semplice identità dei creditori nominativamente individuati e della prova della legittimazione all’esercizio dei diritti per i portatori di bond ammessi in coacervo. Le modalità di acquisizione di tale prova non sono ancora specificate.

Anche a questo riguardo, si provvederà alle immediate comunicazioni e agli eventuali successivi adempimenti, in esecuzione di quanto previsto dall’art. 1 del Mandato.


6. Questioni ulteriori

6.1 Alla luce delle risultanze degli elenchi definitivi ed esecutivi, che saranno comunicate con le modalità fissate dal Giudice, dovrà essere valutata l’opportunità di eventuali opposizioni, che dovrebbero proporsi nel termine assai breve di quindici giorni (trenta per i residenti all’estero) dalla comunicazione.

Ricordiamo che, come è noto, il Mandato conferito dagli Aderenti non comprende la proposizione di opposizioni. Sarà comunque cura del Comitato fornire ogni tempestiva informazione al riguardo, anche in relazione agli adempimenti che a tal fine si rendessero necessari.

6.2 E’ stata richiesta al prof. Natalino Irti, ordinario di Diritto Privato presso l’Università “La Sapienza” di Roma, una opinione pro veritate sulla possibilità e opportunità dell’esercizio di azioni risarcitorie da parte dei singoli Aderenti attraverso il Comitato nei confronti di responsabili del dissesto Parmalat.

A tal fine si dovrà comunque tenere conto anche del nuovo quadro di riferimento, che, con l’approvazione del Concordato, vedrà trasferita ad Assuntore la legittimazione delle azioni già promosse dal Commissario, anche in rappresentanza dei creditori, e di quelle che competevano alle Società.

Provvederemo a fornire tempestive informazioni e aggiornamenti, fermi restando i limiti del Mandato.

6.3 Abbiamo provveduto a richiedere informazioni sullo stato delle c.d. class action promosse negli Stati Uniti anche nell’interesse dei portatori di bond.

Anche a questo proposito sarà nostra cura tenervi aggiornati.

*

N.B. Il contenuto di questa comunicazione ha scopo puramente informativo. Esso non costituisce in alcun modo alcuna sollecitazione in ordine alla Proposta e non comporta l’espressione di valutazioni e/o opinioni. Per una completa conoscenza di quanto sopra esposto si raccomanda la consultazione dei documenti ufficiali. Tutte le successive comunicazioni agli Aderenti, comprese le informazioni e gli aggiornamenti sopra previsti, saranno effettuate esclusivamente mediante inserimento sul sito internet del Comitato.




Torino, 17 settembre 2004

©2004 Comitato per la difesa dei possessori di Bond Parmalat Clienti del Gruppo Sanpaolo IMI